Aiuti di Stato: coronavirus, la Commissione approva 40 milioni di € dallo Stato italiano a sostegno della ricerca e dello sviluppo

La Commissione europea ha approvato una misura italiana di aiuto di Stato per un importo di 40 milioni di €, da destinare alle attività di ricerca e sviluppo dell’impresa biotecnologica ReiThera S.r.l. connesse al coronavirus.

bandiera ue con scritta aiuti di stato

 L’approvazione si inscrive nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questa misura dell’Italia da 40 milioni di € sosterrà la ricerca incentrata su un nuovo vaccino contro il coronavirus. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per favorire le misure nazionali che ci possono aiutare a fornire risposte alla pandemia, in linea con le norme dell’UE.”

La misura italiana di aiuto

Nell’ambito del quadro temporaneo l’Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto del valore di 40 milioni di € a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus svolte da ReiThera S.r.l., un’impresa di medie dimensioni con sede in Lazio che opera nel settore delle biotecnologie. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette.

Scopo della misura è promuovere lo sviluppo di un nuovo vaccino contro il coronavirus, contribuendo così alla ricerca di soluzioni per affrontare l’attuale crisi sanitaria. Il vaccino sperimentale ReiThera è già stato oggetto di studi preclinici e di uno studio clinico di fase I, che ne ha dimostrato la sicurezza per adulti e anziani. Ora la misura aiuterà a predisporre e attuare la prossima tappa, che consiste in uno studio di fase II/III per confermare che il vaccino è sicuro ed efficace.

La Commissione europea ha constatato che la misura di aiuto è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo: nello specifico i) coprirà meno del 60 % dei costi di ricerca e sviluppo e ii) i risultati delle attività di ricerca saranno messi a disposizione di terzi nello Spazio economico europeo a condizioni di mercato non discriminatorie attraverso licenze non esclusive.

La Commissione ha concluso che la misura dello Stato italiano è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per contrastare la crisi sanitaria, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati fino a 225 000 € a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 270 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 225 000 € e 270 000 € per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione;

xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che, nel contesto della pandemia di coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di € per impresa.

La Commissione europea consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro stesso. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli altri settori. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.61774 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Info: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_496

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