Aiuti di Stato: La Commissione approva un aiuto di 24,7 milioni di € stanziato dall’Italia per compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti a causa della pandemia di coronavirus

La Commissione europea ritiene che l’importo di 24,7 milioni di € stanziato dall’Italia a favore di Alitalia sia conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020.

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Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “L’emergenza coronavirus e le restrizioni per limitarne la diffusione stanno durando più a lungo di quanto sperassimo. La misura approvata oggi consente all’Italia di compensare ulteriormente i danni diretti subiti da Alitalia tra novembre e dicembre 2020 a causa di tali restrizioni. Continuiamo a collaborare strettamente con tutti gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE. Allo stesso tempo, continuano le nostre indagini sulle misure di sostegno adottate in passato a favore di Alitalia e siamo in contatto con le autorità italiane, con cui scambiamo informazioni relative ai loro piani e al rispetto delle norme dell’UE.”

Le restrizioni adottate sia in Italia che negli altri paesi per limitare la diffusione della seconda ondata della pandemia hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia. L’Italia ha notificato alla Commissione un’altra misura di aiuto destinata a compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti su determinate rotte dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 a causa delle misure di emergenza necessarie per limitare la diffusione del virus. Ciò fa seguito alle decisioni della Commissione del 4 settembre 2020 e del 29 dicembre 2020 di approvare le misure con le quali l’Italia intendeva compensare Alitalia per i danni subiti a causa delle restrizioni governative, rispettivamente tra il 1º marzo 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.

La Commissione ritiene che la misura adottata dall’Italia compenserà Alitalia per i danni subiti direttamente riconducibili alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle rotte ammissibili dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere considerata un danno direttamente connesso all’evento eccezionale. Essa ha inoltre ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l’analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall’Italia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte.

Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall’Italia per la compensazione dei danni è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sui 900 milioni di € di prestiti che l’Italia aveva concesso ad Alitalia nel 2017. Il 28 febbraio 2020 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale distinto per un ulteriore prestito di 400 milioni di € concessi dall’Italia nell’ottobre 2019. Entrambe le indagini sono in corso.

Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.

Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell’epidemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

A tale riguardo, ad esempio:

  • gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di coronavirus. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
  • Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
  • A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento “de minimis” e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

Info: https://ec.europa.eu/italy/news/20210326_la_commissione_approva_un_aiuto_idi_stato_italiano_di_oltre_24_milioni_di_euro_ad_alitalia_it

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