Coronavirus: la Commissione presenta linee guida pratiche sull’attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE

La Commissione europea  ha presentato nella giornata di ieri le linee guida concernenti l’attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE.

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Insieme agli orientamenti per garantire la libera circolazione dei lavoratori che esercitano professioni critiche [link], queste linee guida danno seguito alla richiesta presentata nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020, di agevolare le modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini, e tentano di rispondere alle preoccupazioni pratiche di cittadini e imprese circa le misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus, come pure a quelle delle autorità nazionali che applicano tali misure.

Il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas ha dichiarato: “Solo se lavoreremo insieme usciremo vittoriosi da questa crisi. Mi compiaccio che quasi tutti gli Stati membri dell’UE stiano ormai attuando le restrizioni dei viaggi verso l’UE. Presentiamo oggi altre linee guida per fare in modo che queste restrizioni siano applicate tutte nello stesso modo. Più gli interventi nazionali saranno uniformi, più saranno semplici da comprendere e rispettare per i cittadini di paesi terzi”.

La Commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato: “Con le linee guida adottate oggi, intendiamo assicurare che tutte le guardie di frontiera alle frontiere esterne dell’UE facilitino il rimpatrio dei cittadini dell’UE bloccati all’estero e che le persone con funzioni o necessità essenziali non siano fermate, adottando al contempo misure appropriate e proporzionate a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza”.

Le linee guida offrono alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per i visti indicazioni per attuare la restrizione temporanea alla frontiera, per facilitare le modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell’UE e per questioni attinenti ai visti. Affrontano problemi sollevati dagli Stati membri nelle videoconferenze quindicinali dei ministri degli Affari interni e nelle riunioni tecniche con gli Stati membri.

Attuazione della restrizione temporanea dei viaggi alle frontiere

Le linee guida offrono alle autorità di frontiera indicazioni pratiche su questioni cruciali come le seguenti.

  • Criteri di respingimento: la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE si applica ai cittadini non UE e non residenti nell’UE che presentano sintomi compatibili con il virus o che sono stati particolarmente esposti al rischio di infezione e sono considerati una minaccia per la salute pubblica. Ogni provvedimento di respingimento dev’essere proporzionato e non discriminatorio. Per determinare se un viaggiatore presenti tale rischio, le guardie di frontiera sono invitate a consultare la guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie disponibile a questo indirizzo: ( https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU.pdf)
  • Esenzioni: i cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi associati Schengen e i loro familiari, e i cittadini non UE che sono soggiornanti di lungo periodo nell’UE, sono esentati dalla restrizione temporanea dei viaggi allo scopo di ritornare a casa. I cittadini di San Marino, Andorra, Monaco e dello Stato della Città del Vaticano/della Santa Sede dovrebbero essere equiparati ai cittadini degli Stati membri per consentire loro di rientrare a casa. Sono esenti anche alcuni lavoratori provenienti da paesi non UE, ad esempio operatori sanitari, lavoratori frontalieri e lavoratori stagionali del settore agricolo.
  • Sicurezza: per i viaggiatori ai quali è consentito l’ingresso, le autorità di frontiera dovrebbero applicare rigorosamente il codice frontiere Schengen, in particolare verificando l’autenticità dei documenti di viaggio. Inoltre, le autorità nazionali devono effettuare verifiche sistematiche consultando il sistema d’informazione Schengen a fini di protezione da eventuali minacce terroristiche e dalla criminalità transfrontaliera. Sui passaporti dei cittadini non UE dev’essere apposto un timbro.
  • Verifiche all’uscita: le autorità di frontiera dovrebbero fornire informazioni sulla restrizione dei viaggi e i casi che suscitano preoccupazione dovrebbero essere immediatamente riferiti ai servizi sanitari competenti. Qualora le risorse per il controllo di frontiera giungano a esaurimento, gli Stati membri possono dare la precedenza alle verifiche all’ingresso rispetto alle verifiche all’uscita, nella misura del possibile senza incidere sulle misure sanitarie nazionali.

Transito e rimpatrio

Gli Stati membri devono agevolare il transito dei cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi associati Schengen e dei loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, nonché dei cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno, e delle persone a loro carico, che ritornano nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza o in cui risiedono.

I cittadini di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia che rientrano nei paesi di origine nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione dovrebbero essere trattati allo stesso modo, in quanto tali paesi sono Stati partecipanti al meccanismo.

Domande di visto e soggiorni fuoritermine

I consolati degli Stati membri dovrebbero rimanere aperti e garantire un servizio minimo per il trattamento delle domande di visto presentate da viaggiatori esenti dalle restrizioni temporanee dei viaggi.

I viaggiatori non UE che devono soggiornare nell’UE più a lungo di quanto siano autorizzati a causa di restrizioni dei viaggi non dovrebbero essere penalizzati. Ai viaggiatori attualmente presenti nello spazio Schengen con un visto per soggiorno di breve durata, i quali sono costretti a soggiornarvi per un periodo che superi la durata autorizzata, gli Stati membri possono estendere il visto fino a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Inoltre gli Stati membri dovrebbero rilasciare un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno temporaneo ai titolari di visti per soggiorno di breve durata e ai cittadini esenti dall’obbligo del visto, che siano costretti a soggiornare al di là dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a non applicare sanzioni ai cittadini non UE impossibilitati a lasciare il loro territorio in tempo a causa delle restrizioni dei viaggi. Nel trattamento delle future domande di visto non si dovrebbe tenere conto dei soggiorni fuoritermine dovuti a restrizioni di viaggio.

Info: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf

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