Aiuti di Stato: la Commissione approva la proroga del termine per il finanziamento nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo

Nel quadro delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato una proroga del termine entro il quale le banche possono fornire nuovi finanziamenti alle imprese nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo. La Commissione ha approvato l’istituzione del Fondo nel dicembre 2020e la sua successiva modifica nel novembre 2021.

Banca Europea per gli investimenti

Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno dei 22 Stati membri che hanno deciso di parteciparvi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia).

Il Fondo ha lo scopo di far fronte in modo coordinato al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee, soprattutto piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale. Finora il termine entro il quale le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese era il 30 giugno 2022. La proroga fino al 31 dicembre 2022 approvata consentirà alle banche che hanno già firmato accordi con il Gruppo Banca europea per gli investimenti di includere prestiti e altre opzioni di finanziamento nell’ambito della garanzia del Fondo.

La Commissione ha valutato la proroga alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. La Commissione ha ritenuto poi che la proroga sia adeguata per consentire alle banche di far fronte ulteriormente al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee.

La Commissione ha concluso che tale proroga eccezionale non incide sulla compatibilità delle misure del Fondo con il mercato interno. Tali misure restano pertanto necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento delle economie degli Stati membri partecipanti. Su queste basi la Commissione ha approvato la proroga in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile con i numeri SA.102928, SA.102943, SA.102951, SA.102969, SA.102989, SA.103007, SA.103011, SA.103018, SA.103036, SA.103039, SA.103044, SA.103049, SA.103078, SA.103100, SA.103106, SA.103118, SA.103139, SA.103140, SA.103157, SA.103158, SA.103160 e SA.103165 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Info: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

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